Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005, è l'organismo di rappresentanza istituzionale sul piano nazionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.
Il Consiglio, per specifica disposizione legislativa, è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia ed ha sede in Roma. Esso è composta da quindici Consiglieri l'insediamento dei quali è ratificato da decreto del Ministero della Giustizia in base all'esito di regolare elezione da parte di tutti i Consigli provinciali dell'Ordine.Il mandato è quinquennale ed il Consiglio in carica esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio eletto.
I consiglieri eleggono al loro interno il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Segretario. Ciascun consigliere su incarico del Consiglio cura un particolare settore dell'attività dell'Ente, presenta relazioni e propone in Consiglio le deliberazioni che si rendessero opportune.
I compiti istituzionali del C.N.I. prevedono: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 1 ottobre 1948; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia di tariffa professionale; la definizione dell'ammontare del contributo annuale per il funzionamento del Consiglio Nazionale che ogni Ordine corrisponderà in funzione del proprio numero di iscritti.
Per saperne di più consulta il sito www.tuttoingegnere.it
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